Con la Circolare n. 3/2021 del 9 novembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro introduce l’applicazione con effetto immediato , in caso di accertamento di violazione degli obblighi di formazione e addestramento in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro o di fornitura del DPI, della sospensione dell’attività lavorativa dei dipendenti interessati dalle violazioni, di cui il datore di lavoro non potrà avvalersi, fermo restando l’obbligo di corresponsione della retribuzione.

Il nuovo comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs 81/2008 stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratori”.

 A differenza di quanto applicato in passato , il nuovo art. 14 del D.Lgs 81/2008 non richiede che le violazioni siano reiterate. Sarà quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni relative a formazione o fornitura del DPI per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione.

Così come in passato , invece , il nuovo art. 14 del D.Lgs 81/2008 evidenzia che gli effetti sospensivi possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta , salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere , di norma , adottato con effetto immediato.

La revoca del provvedimento di sospensione è consentita di conseguenza alla regolarizzazione dei lavoratori.

Relativamente agli obblighi di formazione e informazione , si ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo formativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.