D.M. 2 settembre 2021 : “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b), del D.Lgs.81/08”

La prima importante novità del D.M. 2/09/2021 riguarda l’obbligo di redazione del Piano di Emergenza che, oltre applicarsi alle aziende sottoposte a SCIA antincendio e a quelle che hanno luoghi di lavoro occupati da almeno 10 dipendenti, viene esteso anche a quelle attività aperte al pubblico caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 persone.

Nell’Allegato I sono indicati i contenuti minimi dell’informazione e formazione da fornire a tutti i lavoratori in tema di antincendio.

A seconda del livello di rischio dell’attività , il Decreto Ministeriale individua 3 gruppi di percorsi formativi :

  • Livello 1 – ex rischio basso ai sensi del D.M. 10/03/98
  • Formazione base – 4 ore
  • Aggiornamento – 2 ore
  • Livello 2 – ex rischio medio ai sensi del D.M. 10/03/98
  • Formazione base – 8 ore
  • Aggiornamento – 5 ore
  • Livello 3 – ex rischio elevato ai sensi del D.M. 10/03/98
  • Formazione base – 16 ore
  • Aggiornamento – 8 ore

Tra le principali novità ci sono : l’introduzione della periodicità quinquennale dell’aggiornamento della formazione , l’obbligatorietà della prova pratica anche per la formazione e l’addestramento del Livello 1 (ex rischio basso) e la possibilità , per la sola parte teorica , di svolgere i corsi in modalità FAD sincrona (videoconferenza sincrona a distanza).

Viene individuato un regime transitorio in relazione ai corsi di formazione programmati secondo la precedente normativa di riferimento (validi se svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del 4 Ottobre 2022).

 

D.M. 3 settembre 2021 : “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D.Lgs.81/08”

 Il D.M. 3/09/2021 norma le modalità di effettuazione della valutazione del rischio incendio per quelle attività classificate a rischio basso, lasciando le altre a quanto specificato nelle regole tecniche dei VVF, ove applicabili, o al D.M. 15 agosto 2015. L’adeguamento per le attività esistenti si applica solo in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi.